Il DPCM dell’8 agosto 2020 ha fornito nuove indicazioni in merito allo svolgimento delle attività sportive (individuali, coppie, squadre), fermo restando l’adozione di misure precauzionali volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Sulla base delle stesse si diramano le seguenti indicazioni:
- a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, purchè non si superi il numero massimo di 200 spettatori. Per eventi di minore entità si intendono le gare, che pur non essendo state dichiarate dalla F.I.Bi.S. di interesse nazionale e regionale, risultano regolarmente autorizzate dai comitati territoriali o dalla CTN. In ogni caso la presenza di pubblico è consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, applicando il protocollo sanitario approvato dalla F.I.Bi.S.;
- gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dalla F.I.Bi.S. sono consentiti a porte chiuse senza la presenza di pubblico, nel rispetto del protocollo sanitario emanato dalla Federazione. In ogni caso, in attesa di ulteriori chiarimenti, si ritiene che possano applicarsi le disposizioni di cui alla lettera a).Anche le sessioni di allenamento degli atleti, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui sopra;
- l'attività sportiva di base (intendendo per tale anche quella dei tesserati di IV categoria) sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
- In caso di manifestazioni sportive ove sia prevista la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
fonte:fibis.it
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